COMUNICATO STAMPA congiunto di “Azione”, “Ora!”, “PLD” e “Radicali” del Friuli-Venezia Giulia
L’articolo 44
della Costituzione stabilisce che la montagna debba essere sostenuta,
riconoscendola come territorio strutturalmente svantaggiato, ma non ne fornisce
una definizione precisa. È dentro questa ambiguità che si inserisce la riforma
Calderoli, che interviene su una classificazione che in passato includeva
anche realtà non propriamente montane. I suoi effetti incidono direttamente
anche sui territori del Friuli‑Venezia Giulia.
Il problema non
è solo numerico: riguarda il senso stesso dell’intervento pubblico nelle aree
fragili. La legge adotta criteri prevalentemente altimetrici e morfologici
(quota media, quota massima, pendenza), producendo evidenti cortocircuiti.
Cortina
d’Ampezzo (BL), territorio ricco e ad alta capacità fiscale, continuerà a
essere classificata come montagna e a beneficiare di agevolazioni e aiuti.
Monteverde (AV), piccolo centro isolato a 740 metri con il primo ospedale a
oltre 50 km, rischia l’esclusione perché una porzione in fondovalle abbassa la
media altimetrica. San Giorgio Scarampi (AT), 655 metri, spesso innevato e
marginale, resterebbe fuori. Varazze, località balneare ligure, resterebbe
montana grazie ai 1.287 metri del Monte Beigua.
In
Friuli‑Venezia Giulia, San Pietro al Natisone e altri 31 Comuni
perdono lo status di comune “montano”: quasi tutte le realtà del Collio
e del Carso. Questo passaggio non è neutrale per il territorio: riguarda
risorse, servizi e capacità amministrativa locale, in particolare per i piccoli
comuni realmente fragili.
Il punto
politico è chiaro: la classificazione non misura la fragilità reale, ma un dato
geometrico. Ne deriva una contraddizione: la montagna costituzionale è
territorio svantaggiato; la montagna amministrativa diventa territorio sopra
una soglia numerica.
La
contraddizione diventa più grave quando incide sui servizi fondamentali. Le
scuole montane, ad esempio, possono restare aperte anche con un numero di
alunni inferiore rispetto ai plessi ordinari. Tuttavia, con la nuova
classificazione si possono generare delle situazioni paradossali come nel caso
di scuole di un comune di fondovalle che perdesse la qualifica di “montano” e
fosse costretto a chiudere il plesso scolastico sebbene serva più comuni
“montani” della valle. Qui emerge il punto di caduta più evidente: la
classificazione amministrativa produce effetti incoerenti sulla geografia reale
dei servizi.
Inoltre, c’è
anche un punto di caduta fiscale e dell’effetto “gradino”. La qualifica di
“montano” determina accesso a Fondo sviluppo montagne, incentivi per docenti,
bonus e crediti fiscali, priorità amministrative. Quando un territorio esce
dall’elenco non subisce una riduzione graduale: subisce un salto netto di
regime. È il classico effetto “scalino”: o dentro o fuori, senza modulazione
proporzionale alla fragilità. Questo genera tre problemi: incertezza nei
bilanci comunali, competizione tra territori contigui, possibili rendite di
posizione per chi resta incluso.
Il collegamento
diretto tra classificazione e incentivi evidenzia un ulteriore problema: in
assenza di regole forti di controllo e verifica, gli incentivi possono gonfiare
i prezzi immobiliari, favorire seconde case, premiare chi intercetta meglio la
norma senza generare stabilizzazione demografica reale.
Per evitare
nuove disuguaglianze territoriali servono strumenti chiari: il recupero del
beneficio in caso di abbandono, controlli incrociati sulla residenza effettiva,
indicatori pubblici di risultato e la definizione chiara di criteri di
fragilità socio‑economica.
Senza questi
strumenti, la politica della montagna rischia di diventare politica di rendita
territoriale, non politica di riequilibrio.
La riforma
nasce come razionalizzazione tecnica di un sistema che aveva raggiunto un
proprio equilibrio e che includeva anche realtà non montane. Il tema oggi non è
solo nazionale ma regionale: occorre vigilare affinché la nuova classificazione
non diventi una sottrazione di risorse alle zone montane e chiarire quali
misure la Regione Friuli‑Venezia Giulia intenda adottare per accompagnare i
comuni che perdono lo status.
La “montagna
costituzionale” è un territorio da sostenere perché fragile; la “montagna
amministrativa” non può ridursi a un numero sopra una soglia.
Quando le due
cose non coincidono, l’intervento pubblico perde coerenza. E quando la
classificazione incide su scuola, bilanci e incentivi, la frattura diventa
sociale e politica.
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